Prevenzione Incendi e Salvaguardia della Sicurezza Aziendale

prevenzione incendi

Il Testo Unico per la Sicurezza Aziendale disciplina ed affronta dettagliatamente gli argomenti relativi alla prevenzione incendi sui luoghi di lavoro. Gli articoli del D.Lgs. 81/08 smi che riguardano più in dettaglio la prevenzione incendi sono l’art. 43 e l’art. 46 relativi rispettivamente alle disposizioni generali ed alla prevenzione incendi in materia di “Gestione delle Emergenze”.

La figura del lavoratore incaricato alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, è prevista, altresì, dal D.M. del 10/3/1998 recante “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro”, che va a disciplinarne gli aspetti relativi alla formazione e, nei casi necessari, all’idoneità tecnica nei luoghi di lavoro a rischio incendio elevato.

ll Datore di Lavoro organizza e dirige l’attività secondo le attribuzioni conferitegli, provvedendo a designare preventivamente gli addetti antincendio ossia i lavoratori facenti parte della squadra di emergenza e antincendio e che sono incaricati di attuare le misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza, consultando il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

Tale obbligo è sancito dall’art. 18 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.. Il suddetto articolo prevede che il Datore di Lavoro, nell’affidare i compiti ai lavoratori, deve tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza.  I lavoratori individuati non possono rifiutare la designazione, se non per giustificato motivo ed inoltre devono seguire dei corsi di formazione specifici.

 La squadra degli addetti alle emergenze deve essere adeguata ai potenziali rischi da gestire relativi all’attività lavorativa e devono disporre di attrezzature idonee, considerando le dimensioni, la struttura e l’organizzazione del lavoro connessi all’azienda o all’unità produttiva.

Ma anche il Datore di Lavoro può svolgere direttamente i compiti propri di prevenzione incendi e di evacuazione, dando preventiva informazione al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e limitatamente alle ipotesi previste nell’Allegato II del D. Lgs. 81/2008 , ossia:

  • Aziende artigiane e industriali fino a n. 30 lavoratori, con eccezione delle attività industriali a rischio di incidente rilevante (Direttive Seveso);
  • Aziende agricole e zootecniche fino a n. 30 lavoratori;
  • Aziende della pesca fino a n. 20 lavoratori;
  • Altre aziende fino a n. 200 lavoratori.

addetti antincendio

Quanti addetti alle emergenze deve designare il Datore di Lavoro?

Per quanto attiene al numero minimo degli addetti della squadra antincendio e gestione delle emergenze da designare e formare, la normativa non stabilisce un numero esatto, ma indica il criterio dell’adeguatezza alla natura dell’attività, alle dimensioni aziendali e al numero delle persone presenti. E per questo è fondamentale assicurare la continuità del servizio di prevenzione incendi e gestione delle emergenze, designando e formando addetti antincendio in numero adeguato rispetto a:

  1. Tipologia dell’attività svolta, dimensioni e affollamento;
  2. Rischi presenti e scenari incidentali possibili;
  3. Organizzazione del lavoro, orari di servizio ed eventuali turni;
  4. Assenze programmate  e impreviste.

La formazione gli addetti aziendali incaricati alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze è stabilita dall’Allegato IX del D.M. 10/3/1998, in funzione della classe di rischio di incendio dell’azienda, definita in fase di valutazione dei rischi.

Novità in arrivo?

La progettazione antincendio cambia con nuovi criteri per la prevenzione nei luoghi di lavoro a basso rischio: il Ministero dell’Interno, in collaborazione con il Ministero del Lavoro, ha infatti elaborato ed inviato alla Commissione Europea tre bozze di decreti, che definiscono i criteri di progettazione, la manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio e la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio e in emergenza. Quando la CE darà l’ok, i tre provvedimenti andranno a sostituire progressivamente lo storico DM 10 marzo 1998.

E la progettazione antincendio ?

La bozza prevede criteri semplificati per la valutazione del rischio e indica le misure di prevenzione, protezione e gestionali antincendio da adottare nei luoghi di lavoro a basso rischio cioè quelli ubicati in attività non soggette e non dotate di specifica regola tecnica verticale, aventi tutti i seguenti requisiti aggiuntivi:

  • affollamento fono a 100 occupanti;
  • superficie lorda complessiva fino a 1000 metri quadri;
  • piani situati a una quota compresa tra -5 e 24 metri, dove non si trattano materiali e lavorazioni pericolose.

Per i luoghi di lavoro a rischio alto, resterà in vigore il DM 3 agosto 2015.

Controllo e manutenzione impianti

Nel decreto vengono stabiliti i criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio. Ci sono due allegati di riferimento:

  • l’Allegato I contiene una tabella con le norme e le specifiche tecniche cui fare riferimento per ogni impianto e sistema di sicurezza antincendio;
  • l’Allegato II indica quali qualifiche devono possedere i manutentori degli impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio.

sistemi antincendio

La gestione dei luoghi di lavoro

L’ultimo decreto tratta, invece, i criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio e in emergenza e le caratteristiche del servizio di prevenzione e protezione antincendio.

Gli allegati contengono le procedure per l’informazione e la formazione antincendio, la preparazione all’emergenza, i contenuti del piano di emergenza, i contenuti minimi dei corsi di formazione per addetti e docenti.

Nell’ultimo anno si è assistito a una profonda modifica dell’attività lavorativa, fattore che potrebbe avere un impatto anche nella gestione aziendale delle emergenze. Per tale motivazione è bene programmare una capillare pianificazione di tutti gli aspetti che ruotano intorno al settore della gestione delle emergenze aziendali, considerando che in generale l’incidenza degli incendi/emergenze gravi negli ambienti di lavoro risulta essere mediamente bassa.

 

Articolo di Dario Sciacca