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Incidenti sul lavoro: Novità nel Decreto Fiscale n. 146/2021

incidenti sul lavoro

 

INCIDENTI SUL LAVORO: ECCO LE MODIFICHE AL TESTO UNICO SULLA SICUREZZA CON IL DECRETO FISCALE n. 146/2021

 

Ora è ufficiale! Non è la prima volta che si verifica, ma i numerosi incidenti sul lavoro e  il superamento dei 1.000 morti già nei primi dieci mesi dell’anno, è un segnale negativo che ha un impatto sociale, culturale ed economico non indifferente sulla collettività.

La spia che qualcosa non funzionasse. nelle misure di prevenzione adottate – anche in considerazione della pandemia e dell’emergenza che le aziende stanno vivendo – ha portato il Governo insieme alle parti sociali, a rivedere le strategie politiche, per arginare l’inarrestabile aumento delle morti sul lavoro e delle malattie professionali.

Il 21 Ottobre 2021 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge Fiscale n. 146 recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili” che definisce e specifica le misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.

Il Decreto, che introduce importanti modifiche al Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. 81/08) e che è entrato in vigore a partire dal 22 ottobre 2021, si inserisce all’interno di una strategia di intervento da parte del Governo volta a:

  • rafforzare il processo di controllo delle regolarità delle organizzazioni, attraverso un incremento gli organici degli ispettorati del lavoro e delle ASL per un controllo capillare sul territorio nazionale;
  • inasprire il pacchetto delle sanzioni previste, nei confronti di quelle imprese che non rispettano le regole, le misure di prevenzione o che utilizzano lavoratori in nero;
  • sensibilizzarle le imprese verso una cultura della sicurezza, sempre più condivisa all’interno degli ambienti di lavoro con una conseguente diminuzione degli incidenti sul lavoro;
  • semplificare e coordinare le attività di vigilanza, dando impulso al processo di informatizzazione delle banche dati (vedi rafforzamento del SINP).

Di seguito un’analisi dettagliata delle modifiche apportate al Decreto legislativo 81/08 ss.mm.ii.:

Lavoro nero: si abbassa la soglia per la sospensione dell’attività aziendale

Il Decreto cambia le condizioni necessarie per l’adozione del provvedimento cautelare della sospensione dell’attività imprenditoriale, in caso di lavoratori non in regola.

La nuova disciplina prevede che:

  • sarà sufficiente il 10% e non più il 20% del personale “in nero” presente sul luogo di lavoro;
  • non è più richiesta alcuna recidiva per l’adozione del provvedimento, che scatterà subito a fronte di gravi violazioni prevenzionistiche;
  • sarà impossibile, per l’impresa destinataria del provvedimento, contrattare con la Pubblica Amministrazione per l’intero periodo di sospensione; ciò implica che l’impresa che impiega lavoratori irregolari o commette violazioni in materia di sicurezza NON può partecipare alle gare d’appalto.

Violazione norme sicurezza: inasprimento delle sanzioni

In caso di accertate gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro, è previsto un inasprimento delle sanzioni: la sospensione dell’attività, anche senza la necessità di una reiterazione degli illeciti.

Per poter riprendere l’attività produttiva è necessario non solo il ripristino delle regolari condizioni di lavoro, ma anche il pagamento di una somma aggiuntiva di importo variabile a seconda delle fattispecie di violazione; l’importo è raddoppiato se, nei cinque anni precedenti, la stessa impresa ha già avuto un provvedimento di sospensione.

Di seguito l’allegato I (art. 14 comma 1) del Decreto fiscale n. 146/2021 che ha sostituito l’allegato I del D.Lgs. 81/08

 

Fattispecie di violazione ai fini dell’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 14

ALLEGATO I Decreto fiscale n. 146-2021


Controlli: rafforzato l’Ispettorato nazionale del lavoro

Sono estese le competenze di coordinamento all’INL, Ispettorato Nazionale del Lavoro, negli ambiti della salute e sicurezza del lavoro.

Aumento ispettori e tecnologie

Oltre al maggior numero di competenze attribuite all’INL, ci sarà anche un aumento dell’organico: è prevista l’assunzione di 1.024 unità.

Previsto anche l’aumento del personale dell’Arma dei Carabinieri dedicato alle attività di vigilanza sull’applicazione delle norme in materia di diritto del lavoro: dalle attuali 570 passerà a 660 unità dal 1° gennaio 2022.

Al fine di dotare il nuovo personale ispettivo della strumentazione informatica necessaria a svolgere l’attività di vigilanza, è previsto un investimento in tecnologie di oltre 3,7 milioni di euro nel biennio 2022/2023.

Rafforzamento SINP

In termini di sicurezza sul lavoro viene predisposta una banca dati informatica unica, Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP), che metterà in comunicazione Ispettorato Nazionale del Lavoro, Regioni, Asl e Inail.

Lo scopo è di garantire una definitiva messa a regime ed una maggiore condivisione delle informazioni.

In particolare:

  • gli organi di vigilanza sono tenuti ad alimentare un’apposita sezione della banca dati, dedicata alle sanzioni applicate nell’ambito dell’attività di vigilanza svolta nei luoghi di lavoro;
  • l’INAIL, invece, dovrà rendere disponibili alle Aziende sanitarie locali e all’Ispettorato nazionale del lavoro, i dati relativi alle aziende assicurate e agli infortuni sul lavoro denunciati

In considerazione delle modifiche apportare dal Decreto fiscale n. 146/2021 alla normativa antinfortunistica, – che nel suo processo di conversione in legge potrà subire delle modifiche – rende credibile la strategia adottata dal Governo, nell’arginare il fenomeno infortunistico, con la speranza che nel breve termine, le misure intraprese portino al miglioramento dei livelli di sicurezza aziendali.

Dall’altro lato le aziende, con la collaborazione dei vari attori della prevenzione (formatori, consulenti, tecnici ect.) dovranno essere supportate in questo processo di sensibilizzazione, attraverso la condivisione di una “cultura della sicurezza” attenta alla salute del lavoratore e funzionale alle odierne dinamiche del mercato del lavoro.

Il Preposto: perno centrale del Sistema di Prevenzione Aziendale

Nonostante le numerose modifiche al D.lgs. 81/08 quella che riguarda la figura del Preposto è una delle più importanti in relazione alle figure del sistema di prevenzione aziendale. L’art. 18 obblighi del datore di lavoro e dei dirigenti alla lettera b-bis del c. 1 recita: “individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza di cui all’articolo 19”.

L’obiettivo del Legislatore è stato il voler responsabilizzare ancora di più questa figura in relazione al suo potere di vigilanza e controllo in azienda.
L’articolo 19 (obblighi del preposto) comma 1 lettera a, è sostituita dal seguente:  – “sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di non conformità comportamentali in ordine alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza.  In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza della inosservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti ”

Inoltre sempre al c. 1 dopo la lettera f) è inserita la lettera f-bis che rende ancora più rilevante l’intervento del Preposto:

in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante le vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l’attività e comunque segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate”.

Prima considerazione: non si parla più di reiterazione ma si richiama un comportamento specifico del preposto, prima solo sottinteso, che impone allo stesso di “intervenire per modificare” e “fornire le indicazioni necessarie”. Il preposto, quindi, è immediatamente coinvolto in caso di inadempienze e non può rimandare eventuali interventi a “reiterazioni” del comportamento pericoloso del lavoratore.

Seconda considerazione: qualora il lavoratore non dovesse adeguarsi alle indicazioni che il preposto ha impartito, lo stesso deve “interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti”.

Di notevole importanza anche la modifica dell’art. 26 che mette in evidenza il ruolo del Preposto nei contratti di appalto. La previsione che, il datore di lavoro appaltatore e subappaltatore debba comunicare al datore di lavoro committente il/i nominativo/i del/i preposto/i, ribadisce come questa figura sia eletta a perno fondamentale del processo di riduzione degli incidenti sul lavoro.

Le modifiche in materia di Formazione e Addestramento

Partiamo dalle modifiche che riguardano la formazione e l’addestramento (art. 37 D.Lgs. 81/08 smi), forse il punto più atteso ma per il quale dobbiamo attendere l’Accordo Stato Regioni nel quale si provvederà all’accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi in materia di formazione.

Inoltre al comma 5 sono aggiunti i seguenti periodi: “L’addestramento consiste nella prova pratica, per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l’addestramento consiste, inoltre, nell’esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato”.

È poi stato sostituito il comma 7 – inizialmente faceva riferimento alla sola formazione di dirigenti e preposti – con un nuovo comma che istituisce l’obbligo della formazione per i datori di lavoro.

Questo il nuovo comma 7: “Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall’accordo di cui al comma 2, secondo periodo”.

In considerazione delle modifiche apportare dal D.L. 146/2021 alla normativa antinfortunistica, rende credibile la strategia adottata dal Governo, nell’arginare il fenomeno infortunistico, con la speranza che nel breve termine, le misure intraprese portino al miglioramento dei livelli di sicurezza aziendali.

Dall’altro lato le aziende, con la collaborazione dei vari attori della prevenzione (formatori, consulenti, tecnici ect.) dovranno essere supportate in questo processo di sensibilizzazione, attraverso la condivisione di una “cultura della sicurezza” attenta alla salute del lavoratore e funzionale alle odierne dinamiche del mercato del lavoro.

Articolo di Dario Sciacca